Come si acquista la cittadinanza italiana?
1) Acquista automaticamente la cittadinanza italiana:
- il figlio nato da padre italiano o madre italiana, ovunque sia nato (ius sanguinis: diritto di sangue);
- il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana che, se convivente con esso al momento dell'acquisto, acquista, sua volta, la cittadinanza italiana. Divenuto maggiorenne, può rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- chi nasce sul territorio italiano, soltanto alle seguenti condizioni:
- i genitori sono ignoti o apolidi;
- i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza;
- il minore è rinvenuto in condizione di abbandono sul territorio italiano;
- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona;
- per adozione durante la minore età della persona.
2) Acquista la cittadinanza per beneficio di legge:
Il discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino italiano per nascita, che non ha acquistato per filiazione la cittadinanza italiana, in uno dei seguenti casi:
- prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.
3) Si può presentare domanda di cittadinanza:
- Per matrimonio con cittadino italiano.
La domanda può essere presentata dal coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in territorio italiano o dopo tre anni dal matrimonio, in caso di residenza all'estero, a condizione che non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi, al momento dell'adozione del decreto.
I termini di residenza sono dimezzati in presenza di figli nato o adottati dai coniugi.
- Per residenza in Italia
- per il cittadino extraUE dopo almeno 10 anni di legale residenza in territorio italiano;
- per il cittadino comunitario dopo almeno quattro anni di legale residenza in territorio italiano;
- per l'apolide ed il rifugiato dopo almeno cinque anni di legale residenza in territorio italiano;
- lo straniero il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, dopo al meno almeno tre anni di legale residenza in territorio italiano;
- lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, dopo almeno cinque anni di legale residenza nel territorio italiano successivamente all'adozione;
- lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.
N.B.: La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto discrezionale del governo italiano, che valuta la capacità economica del richiedente, il suo grado di inserimento nel tessuto sociale e la sua condotta in Italia (eventuali precedenti penali ecc.).
- Per nascita e residenza in Italia
Chi è nato in Italia e vi risiede, legalmente e senza interruzioni fino ai diciotto anni, può acquistare la cittadinanza italiana se, entro un anno dal compimento della maggiore età, dichiari di voler diventare cittadino italiano.
N. B.: Le domande, dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro Cittadinanza e permesso CE
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FAQ realizzate nell’ambito del progetto "La tutela dei consumatori immigrati", curato da Cittadinanzattiva con il contributo della Fondazione ANIA.
(ultimo aggiornamento: marzo 2012)