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etichette alimentari

Il decreto legislativo n° 145 del 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell’ottobre 2017, introduceva l’obbligo per i produttori, nel settore alimentare, di apporre l’indicazione del luogo di esatta produzione di quel cibo. Certamente, uno strumento utile per meglio orientare la scelta dei consumatori. Eppure, il decreto legislativo risulta carente del suo iter di efficacia perché non è stato debitamente notificato alla Commissione Europea, che in precedenza peraltro aveva già regolato la materia con il regolamento n° 1169/2011. Il risultato ha portato alla inapplicabilità del decreto in oggetto.

La mancata capacità del governo italiano di rispettare la corretta procedura priva dunque i consumatori italiani del diritto di avere maggiore e piena conoscenza del prodotto che intendono consumare. Al momento, le informazioni sull’etichetta che rimangono in ogni modo obbligatorie saranno solo quelle contenute nell’articolo 9 del regolamento europeo n° 1169/2011 e riguardano:

a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.

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Edoardo Rinaldi

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