Il Mise – Ministero per lo Sviluppo Economico – rende noto che è entrato in vigore il decreto legislativo n. 190 del 15 novembre 2017 che fissa le sanzioni per le violazioni del Regolamento UE n. 1007/2011 (tessili) e della Direttiva 94/11/CE (calzature).
Entrambe le disposizioni europee impediscono al fabbricante o all’importatore di mettere nel mercato un prodotto tessile o di calzatura privo di etichetta o con etichetta diversa dalla reale composizione del prodotto.
Tra gli aspetti interessanti della normativa vi è il fatto che l'etichettatura o il contrassegno siano redatti nella lingua ufficiale dello Stato sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, oltre al nome e all’indirizzo per esteso dell’azienda produttrice. Per quanto riguarda le scarpe, poi, si dovrà anche poter identificare la composizione della tomaia, del rivestimento e delle suole (sia interna sia esterna).
Il decreto legislativo n. 190 del 15 novembre 2017 prevede sanzioni da 1.500 a 20 mila ed è pensato per accogliere le istanze dei commercianti, attribuendo a chi effettivamente etichetta i prodotti, e quindi a fabbricanti, importatori e distributori, responsabilità diretta e conseguenti multe.