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Il Garante per la protezione dei dati personali - che, ricordiamo, è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali - ha reso noto di aver sanzionato Fastweb per 4 milioni e mezzo di euro a causa delle chiamate promozionali indesiderate. Con questo fenomeno si intendono le condotte degli operatori che - per mezzo di un “sottobosco” di call-center abusivi che effettuano le attività di telemarketing in totale spregio delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali - propongono servizi di telefonia e/o internet chiamando gli utenti senza il loro consenso.
All'esito degli accertamenti, l’Autorità ha quindi ordinato a Fastweb di effettuare chiamate esclusivamente dalla rete di vendita attraverso numerazioni telefoniche censite e iscritte al Roc - Registro degli operatori di comunicazione.

La società, inoltre, dovrà irrobustire le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi ai propri database.
Fastweb infine non potrà più utilizzare i dati contenuti nelle liste anagrafiche fornite da partner terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati.

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Edoardo Rinaldi

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