- Salute
- Trasporti e spostamenti
- Bonus per le famiglie
- Scuola
- Sport e tempo libero
- Viaggi
- Giustizia
- Lavoro
Se uso la mascherina sono più protetto?
A seguito dell’evoluzione riguardante gli studi relativi alla diffusione del virus COVID-19, e alle raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’ISS, è stato dimostrato come indossare la mascherina, soprattutto quella FFP2, riduca notevolmente la trasmissione del COVID anche a distanza ravvicinata (se entrambi gli interlocutori la indossano).
Quali sono le situazioni in cui aumenta il rischio di contagio?
Il nuovo Coronavirus (Covid-19) si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata; per contatto stretto si intende la permanenza in un ambiente chiuso - ad esempio, nella stessa stanza, casa o in aereo/treno – o comunque a distanza ravvicinata.
Cosa posso fare per informarmi sul COVID-19?
Segui online le pagine ufficiali del Ministero e della tua Regione: vengono continuamente aggiornate per fornire ai cittadini le informazioni utili e le direttive sia per la prevenzione che per la tutela.
Cosa faccio se penso di esser entrato in contatto con il virus?
I comportamenti da adottare in caso di contatti con soggetti positivi dipendono dallo stato del ciclo vaccinale, dal numero di dosi effettuate e dalla data di completamento del ciclo stesso; dal momento dell’eventuale guarigione dall’infezione e, inoltre, dalla comparsa o meno di eventuali sintomi. Sono previste diverse misure che vanno dall’autosorveglianza (5 giorni) alla quarantena (10 giorni), fino al ricovero in struttura nei casi più gravi.
Se lavo spesso le mani posso abbassare il rischio di contagio?
Le mani vanno lavate spesso e accuratamente con acqua e sapone/disinfettante (con alcol minimo 60%) per almeno 60 secondi: in questo modo diminuisce drasticamente il rischio di contagio.
Posso effettuare delle analisi presso i laboratori privati per sapere se ho contratto il Coronavirus?
Non è possibile diagnosticare il Coronavirus attraverso le analisi convenzionali; la diagnosi si effettua nelle strutture autorizzate attraverso tampone antigenico o molecolare.
Ho dei parenti ricoverati in RSA: posso andare a trovarli? Ci sono limitazioni nei giorni/orari di ricevimento? E in ospedale? A chi posso chiedere informazioni?
A partire dal 10 Marzo, a seguito delle nuove disposizioni normative, è prevista la riapertura alle visite ai parenti sia negli ospedali che nelle RSA. Stando alle indicazioni, i pazienti hanno diritto a visite quotidiane di durata pari a 45 minuti al giorno. L’accesso nelle strutture sanitarie, residenziali e non residenziali, socio sanitarie, socioassistenziali e hospice è consentito alle seguenti condizioni:
- coloro che hanno ricevuto la somministrazione della dose booster, possono accedere semplicemente esibendo il proprio Green Pass Rafforzato;
- coloro che invece hanno completato solo il ciclo vaccinale primario (2 dosi) o sono guariti dall’infezione da COVID invece, a prescindere dalle tempistiche di somministrazione/guarigione, oltre ad esibire il Green Pass Rafforzato dovranno esibire la certificazione che attesti l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti all’ingresso.
Risulta inoltre obbligatorio indossare una mascherina FFP2 a tutti i visitatori che intendano recarsi nelle suddette strutture per andare a trovare i propri cari assistiti.
Ci sono misure particolari per gli anziani? E per chi soffre di patologie particolari?
La normativa nazionale raccomanda la massima cautela proprio agli anziani e a chi si trova in una condizione di vulnerabilità del sistema immunitario, in quanto si tratta di persone più a rischio; è opportuno, se ti trovi in questa condizione o se assisti qualcuno che vi si trova, rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (soprattutto nei luoghi affollati).
Cosa dicono le nuove disposizioni in merito ai comportamenti da adottare?
Si ribadisce che i pazienti con sintomi simil-influenzali, influenzali o sospetti di COVID-19 non devono recarsi presso gli ambulatori dei Medici di medicina generale, dei Pediatri di libera scelta, dei Medici di continuità assistenziale o nei Pronto soccorso, ma devono contattare telefonicamente il proprio Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta o il Medico di continuità assistenziale nel caso in cui si evidenzino sintomatologie gravi.
Quali sono le tipologie di test attualmente disponibili e validati dal Ministero della Salute?
I test attualmente disponibili sono di 3 diversi tipi:
1) Test molecolare (c.d. “Tampone Naso-Faringeo”)
È il test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo, e quindi analizzato attraverso metodi molecolari per l’amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l’infezione. L’analisi può essere effettuata solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, e richiede in media dalle due alle sei ore.
2) Test antigenico (c.d. “Tamponi Rapidi”)
Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test – a seguito di una validazione effettuata su campioni conservati a -80°C – sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare. Ciò comporta la possibilità di risultati falso-negativi in presenza di bassa carica virale (tC>25), oltre alla necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare. Ulteriori validazioni eseguite su campioni “freschi” (appena prelevati) hanno invece mostrato elevata sensibilità e specificità. Questo “tampone rapido” è stato recentemente introdotto per lo screening dei passeggeri nei porti e negli aeroporti, dove è importante avere una risposta in tempi rapidi. Pur considerando la possibilità di risultati falso-positivi e di falso-negativi, grazie all’uso di tali test rapidi è stato intercettato comunque un rilevante numero di contagiati, probabilmente con alte cariche virali.
3) Test salivari molecolari e antigenici
Recentemente sono stati proposti sul mercato test che utilizzano come campione da analizzare la saliva. Il prelievo di saliva è più semplice e meno invasivo rispetto al tampone naso-faringeo; quindi, questa tipologia di test potrebbe risultare utile per lo screening di grandi numeri di persone. Come per i tamponi, anche per i test salivari esistono test di tipo molecolare e di tipo antigenico. In genere la saliva non si presta bene all’utilizzo con le apparecchiature di laboratorio altamente automatizzate, di regola utilizzate per processare elevati volumi di campioni molecolari, perché essa ha densità variabile e può creare problemi ai sistemi di pescaggio ad alta automazione. Inoltre, per quanto riguarda i test antigenici, la sensibilità del test è simile a quella dei test antigenici rapidi solo nel caso in cui il test venga effettuato in laboratorio, quindi, a meno che non si attivino unità di laboratorio presso i punti dove viene effettuato il prelievo, difficilmente è utilizzabile in contesti di screening rapido.
Sono stato a contatto stretto con una persona risultata positiva al COVID. Come devo comportarmi?
A seguito delle ultime disposizioni approvate, a partire dal 1° Aprile 2022 coloro che hanno avuto un contatto stretto con un caso positivo al COVID dovranno applicare il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni, nei quali andrà obbligatoriamente indossata la mascherina FFP2. Se durante questo periodo avviene la comparsa dei sintomi riconducibili al COVID, si dovrà procedere con un test rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, ripetere nuovamente il test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Tali regole sono valide per tutti i cittadini, siano essi vaccinati o non vaccinati.
Sono risultato positivo al COVID. Per quanto dovrò restare in quarantena?
A seguito delle nuove disposizioni normativa, a partire dal 1° Settembre 2022 le regole sia per i casi positivi sintomatici che per quelli asintomatici saranno le seguenti:
- CASI POSITIVI SINTOMATICI E ASINTOMATICI -
Nel caso in cui la diagnosi restituisca la positività al COVID, il protocollo prevede che venga osservato un isolamento di 5 giorni.
Se durante questi 5 giorni si risulti asintomatici almeno da 2, allora l’isolamento potrà terminare a patto che venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo.
L'isolamento si interrompe comunque al termine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Oltre all’isolamento, devo osservare ulteriori comportamenti in caso di positività al COVID?
Durante il periodo di quarantena sono previsti diversi comportamenti da adottare in casa, sia se si abita da soli che nel caso in cui si condivida l’abitazione con altre persone. Le disposizioni comuni prevedono:
- pulizia e disinfezione quotidiana dei mobili della camera da letto, dei servizi igienici e delle superfici dei bagni con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol al 70%;
- non differenziare i rifiuti di casa;
- vestiti, lenzuola e asciugamani utilizzati, vanno lavati a 60°/90° con un normale detersivo.
Nel caso in cui si viva con altre persone, è necessario inoltre:
- evitare movimenti negli spazi comuni della casa e i contatti con i conviventi non positivi, soprattutto se sono presenti persona che sono a più alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia (ad es. persone con età maggiore di 65 anni o persone con altre patologie);
- se ciò non fosse possibile, indossare una mascherina chirurgica e mantenere una distanza di almeno 2 metri;
- non scambiare mai posate, bicchieri, piatti e asciugamani, telefoni, computer o altri oggetti con i conviventi;
- utilizzare sacchetti separati per riporre la biancheria sporca;
- se si tossisce o stranutisce, coprire bocca e naso nella piega del gomito con un fazzoletto monouso.
Ho recentemente sentito parlare di nuovi farmaci antivirali che sarebbero in grado di curare il COVID. In cosa consistono?
Allo stato attuale sono stati messi a disposizione delle Regioni diverse tipologie di farmaci antivirali in grado di contrastare l’infezione da COVID. Quelli attualmente disponibili sono 3: il Molnupiravir, il Remdesivir e il Paxlovid. Tali farmaci non sono però in vendita libera e vengono consigliati esclusivamente ai pazienti che presentano uno specifico quadro clinico.
Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento disponibile qui: FARMACI ANTIVIRALI
Ho recentemente sentito parlare della quarta dose di vaccino COVID. A chi è diretta?
La quarta dose di vaccino COVID è stata recentemente prevista, in maniera non obbligatoria, per tutti quei cittadini over 60 e coloro che appartengono alle categorie definite fragili. Tale dose verrà sempre effettuata tramite i vaccini mRNA Pfizer o Moderna.
Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra apposita sezione riguardante i vaccini: VACCINI COVID
A partire dal 1° Ottobre 2022 entreranno in vigore le nuove disposizioni che tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico dovranno rispettare per contenere la diffusione del COVID. Queste andranno ad eliminare tutte le previsioni precedentemente osservate, compreso l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per la protezione del naso e della bocca durante tutto il tragitto.
Tali disposizioni si applicano per il trasporto pubblico locale, ferroviario, marittimo e aereo.
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TRASPORTO AEREO E INGRESSI IN ITALIA
A partire dal 1° Giugno 2022, inoltre, viene abolita la presentazione del Green Pass (o di certificazione equivalente) per tutti coloro che entrano in Italia.
È però possibile che alcuni Stati mantengano in vigore dei divieti e/o degli adempimenti prima di consentire l’ingresso nel Paese ai cittadini provenienti da altre nazioni, Italia compresa.
Prima di partire è quindi sempre consigliabile visitare i seguenti link per consultare le ultime novità relative allo Stato che stiamo andando a visitare:
Ente Nazionale per l’aviazione civile
Viaggiare Sicuri
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SPOSTAMENTI
È ancora previsto l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso?
No. A seguito della nuova ordinanza firmata dal ministro Speranza, a partire dal 1° Giugno 2022 viene abolito l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso, con eccezione per le strutture ospedaliere, le RSA, e durante i viaggi in aereo, in treno o in nave.
Viene comunque “fortemente raccomandato” di indossarle in presenza di assembramenti e in luoghi chiusi aperti al pubblico.
Sono esenti dai suddetti obblighi i bambini al di sotto dei 6 anni, gli sportivi nell’esercizio dell’attività e le persone con disabilità non compatibili con l’uso della mascherina.
Anche i minorenni dovranno essere in possesso del Green Pass per spostarsi liberamente da e per tutti i Paesi dell’Unione Europea?
Sì. L’iter da seguire per ottenerla, però, dipende dall’età del minore: se la sua età è compresa tra i 2 e i 6 anni, non sarà necessario effettuare un tampone per richiedere la certificazione; invece, dai 6 anni in su, bisognerà avere il tampone negativo o la certificazione di avvenuta guarigione. Nel caso in cui il minore abbia un’età compresa tra i 12 e i 17 anni, oltre alle suddette modalità, potrà richiedere la certificazione anche con il vaccino. Per i bambini sotto i 2 anni, invece, non vi è alcun obbligo per quanto concerne il possesso del Green Pass.
È comunque consigliato, prima di mettersi in viaggio per Paesi esteri, di chiamare il numero 1500 e consultare le disposizioni in vigore per il Paese in cui si è diretti, ricavabili direttamente dal sito aperto dalla Farnesina -> “Viaggiare Sicuri”
Nel Decreto Rilancio è stato approvato il cosiddetto “Ecobonus 110%” per gli interventi di ristrutturazione degli immobili. In cosa consiste esattamente? E chi può accedervi?
La nuova misura introdotta con il Decreto Rilancio per agevolare i lavori di ristrutturazione degli immobili, chiamata “Ecobonus 110%”, consiste nella possibilità di ottenere più del 100% della somma dovuta per la ristrutturazione del proprio stabile, o di quello condominiale, sotto forma di sconto in fattura, di cessione del credito o di sconto sulla quota annuale IRPEF (in 5 rate annuali di pari importo). Per poter usufruire del bonus è però necessario che venga garantito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato. Gli interventi di adeguamento antisismico, anch’essi rientranti nel bonus, danno inoltre diritto ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità. Gli interventi coperti dal suddetto credito d’imposta sono:
1) Cappotto termico, per un limite massimo di spesa che va da 30000 a 50000 € (in base al tipo di edificio o unità abitativa che viene ristrutturata);
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici allo scopo di migliorare la classe energetica, per un limite massimo di spesa che va da € 15000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità familiari), a € 20000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da meno di otto unità familiari), fino ad arrivare a € 30000 (per gli edifici unifamiliari);
3) Interventi cosiddetti “trainanti”, come ad esempio quelli relativi al montaggio di pannelli solari e/o di accumulatori di energia ad essi collegati;
4) Tutti gli interventi previsti dal vecchio “Ecobonus”.
Hanno diritto ad accedere al suddetto bonus:
a) i condomini;
b) le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
d) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
f) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
g) le associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Si specifica infine che il credito ottenuto tramite “Ecobonus 110%” può essere ceduto in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; agli istituti di credito e intermediari finanziari; oppure ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Per la modulistica e gli approfondimenti si rimanda alla pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:ECOBONUS 110%
In cosa consiste il “Bonus Mobili ed Elettrodomestici”?
Il “bonus mobili ed elettrodomestici” consiste in una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, a patto che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Per ottenerlo è necessario indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).
In cosa consiste il bonus per l’acquisto di caldaie e stufe a pellet?
Il “Bonus Caldaie e Stufe a Pellet” consiste in una detrazione IRPEF, collegata sia al “superbonus 110%” che alla questione “ecobonus”, la quale può essere del 50% del valore, se l’acquisto è parte di un intervento di ristrutturazione, o del 65%, se si acquista una caldaia a condensazione o sistemi di termoregolazione evoluti (classe V, VI o VII) con l’obiettivo di eseguire un’operazione di risparmio energetico. Tale bonus può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o dall’affittuario a patto che il pagamento avvenga tramite mezzi tracciabili e si conservino i documenti rilasciati dal tecnico.
Per ottenerlo è necessario inviare all’ENEA, entro 90 giorni dall’installazione, la scheda informativa degli interventi e l’attestazione della classe energetica. L’Agenzia delle Entrate provvederà poi a erogare l’agevolazione in 10 rate annuali di pari importo.
In cosa consiste il “Bonus Condizionatori”?
Il “Bonus Condizionatori” consiste in una detrazione IRPEF che spetta a tutti quei soggetti che decidono di acquistare oppure sostituire i propri condizionatori con uno a pompa di calore a risparmio energetico (classe A+++), sia con che senza ristrutturazione. Lo sconto può essere del 50%, se acquistato nell’ambito di una ristrutturazione, o del 65%, se si acquista un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituire uno di classe inferiore. Tale bonus può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o dall’affittuario a patto che il pagamento avvenga tramite mezzi tracciabili e si conservino i documenti rilasciati dal tecnico. Per ottenerlo è necessario inviare comunicazione all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, e indicare l’acquisto del condizionatore nella propria dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate provvederà poi a erogare l’agevolazione in 10 rate annuali di pari importo.
In cosa consiste il “Bonus Mobilità” per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici?
Il “Bonus Mobilità” consiste in un contributo pari al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es: monopattini, hoverboard e segway), oppure per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Si potrà ottenere dal 3 Novembre previa registrazione sull’applicazione web dedicata al “Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020”. Tale bonus non può comunque essere superiore a € 500.
In cosa consiste il “Bonus per PC & Internet”? E come si può richiedere?
Il “Bonus per PC & Internet” è concesso alle famiglie con un ISEE inferiore a € 20000 (bonus € 500) oppure inferiore a € 50000 (bonus € 200) per l'attivazione di una connessione ad internet dai 30 mega in su. Il bonus PC non è però relativo ad un acquisto libero del consumatore ma viene erogato da determinati operatori telefonici per un PC in comodato d’uso al cliente. È quindi necessario informarsi attraverso il proprio operatore di linea fissa e richiedere informazioni circa le modalità di utilizzo e i vari PC e/o tablet ottenibili in comodato.
Sarà ancora attivo il “Bonus Cultura” per i neo 18enni?
Sì, anche per tutti i nati nel 2002 che quest’anno compiono 18 anni sarà concesso il “Bonus Cultura”. A differenza degli anni scorsi, però, l’importo del bonus sarà ridotto, passando a € 300; tale importo sarà spendibile per l’acquisto di libri, corsi, spettacoli e concerti (sia nei negozi fisici che in quelli online). Per ottenerlo è necessario essere in possesso della SPID e registrarsi sul sito “18App”.
Sarà ancora attivo il “Bonus Docenti”?
Sì, anche per quest’anno sarà riproposto il cosiddetto “Bonus Docenti”, attraverso la “Carta del Docente”. Il suddetto incentivo, riservato a tutti i docenti delle scuole superiori, anche quest’anno consisterà nell’erogazione di € 500 per ogni anno scolastico. Tale cifra è spendibile sia presso negozi fisici che online per acquistare libri, abbonamenti a riviste, pc, tablet, corsi, spettacoli e per l’aggiornamento professionale più in generale.
In che cosa consiste il “Bonus TARI”? E chi può richiederlo?
Disposto attraverso la Delibera ARERA del 5 Maggio 2020, il “Bonus TARI” è a discrezione degli Enti Locali. Il parametro da rispettare, in caso di applicazione da parte degli Enti Locali, sarà l’ISEE pari o inferiore a € 8265. Vengono considerate “utenze domestiche disagiate” anche le famiglie con i seguenti requisiti:
1) famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a € 20000;
2) nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza;
3) nei casi di grave malattia, per cui la vita del soggetto dipende dall’uso di apparecchiature mediche alimentate con energia elettrica.
È quindi necessario informarsi presso il proprio Comune o Regione, in modo da poter ottenere informazioni dettagliate sulle soglie ISEE e se è possibile farne richiesta.
Ho sentito che sono state modificate le soglie per l’accesso al “Bonus Luce, Gas e Acqua”. Come sono state cambiate? Posso ancora accedervi?
Attraverso la Legge di Bilancio 2022, è stata adeguata la soglia ISEE per coloro che potranno richiedere il bonus sulle bollette di luce, gas e acqua.
Dal 1° Gennaio 2022, per ottenere i bonus, sarà necessario avere un ISEE pari o inferiore a € 12000. Vengono comunque considerate “utenze domestiche disagiate” anche le famiglie con i seguenti requisiti:
1) famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a € 20000;
2) nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza;
3) nei casi di grave malattia, per cui la vita del soggetto dipende dall’uso di apparecchiature mediche alimentate con energia elettrica;
È possibile richiederlo presentando richiesta formale al proprio Comune di residenza o presso un CAF. ARERA è però attualmente al lavoro per fare in modo che, dal 2021, tale bonus sia applicato automaticamente in bolletta senza che il cittadino beneficiario debba fare alcuna richiesta.
In cosa consiste il “Bonus Bebè”? E come si richiede?
Il “Bonus Bebè” consiste in un assegno compreso tra gli 80 e i 160 € al mese, per 12 mensilità, diretto a tutti i bimbi nati, adottati o presi in affido nel corso del 2020.L’importo dell’assegno mensile dipenderà dal reddito complessivo disponibile della famiglia:
1) € 80 al mese: se superiore a € 40000 annui;
2) € 120 al mese: se compreso tra € 7001 ed € 40000;
3) € 160 al mese: se pari o inferiore a € 7000.
Nel caso in cui i genitori abbiano a carico un secondo figlio, tali importi mensili vengono maggiorati del 20%.
Per richiedere il bonus è possibile accedere al sito ufficiale dell’INPS e inviare la domanda attraverso l’apposita sezione; rivolgersi al CAF; oppure telefonando al contact center dell’INPS. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’ingresso del bimbo nella famiglia.
In cosa consiste il “Bonus “Mamma Domani”? E come si può richiedere?
Anche detto “Premio alla Nascita”, tale bonus di € 800 viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adizione di un minore, a partire dal 1° Gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese, ndr) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo. È possibile richiedere il bonus attraverso il sito dell’INPS nell’apposita sezione; rivolgendosi al CAF; oppure telefonando al contact center dell’INPS. Per quanto riguarda la documentazione occorre presentare, unitamente al modulo da compilare online, anche l’autocertificazione attestante la data di nascita del bimbo (e relative generalità). In caso di adozione, invece, occorre presentare un documento di sentenza definitiva di affido. La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro 1 anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).
In cosa consiste il “Bonus Asilo Nido”? Come posso richiederlo?
Il “Bonus Asilo Nido” viene riconosciuto per un massimo di € 3000 per figlio di età compresa tra 0 e 3 anni.
La cifra erogata dipende dalle fasce ISEE a cui si appartiene:
1) fino a € 1500: per le famiglie con ISEE da € 40001 e superiore;
2) fino a € 2500: per le famiglie con ISEE compreso tra € 25001 e 40000;
3) fino a € 3000: per le famiglie con ISEE fino a € 25000.
Il suddetto bonus è cumulabile anche per coloro che già percepiscono il bonus baby-sitting. È possibile richiedere il bonus attraverso il sito dell’INPS nell’apposita sezione; rivolgendosi al CAF; oppure telefonando al contact center dell’INPS.
In cosa consiste il “Bonus Affitto”? Come posso richiederlo?
Il “Bonus Affitto” viene erogato in base alle previsioni dei bandi dei singoli Comuni. Bisogna quindi tenere d’occhio le pagine web del proprio Comune di residenza e le relative delibere.
I requisiti comuni ai vari bandi sono i seguenti:
1) essere residenti nel Comune che pubblica il bando e nella casa per cui si vuole richiedere il contributo;
2) essere cittadino italiano o di uno stato UE, oppure avere regolare permesso di soggiorno;
3) essere titolare di un contratto di locazione a uso abitativo ed essere in regola con i canoni d’affitto;
4) non essere proprietario di altri immobili;
5) non essere assegnatario di alloggi popolari;
6) rispettare le soglie ISEE stabilite dal bando del Comune di appartenenza.
Il bonus può essere richiesto anche dai titolari di reddito di cittadinanza.
La domanda deve essere effettuata presso il proprio Comune di residenza.
In cosa consiste il nuovo “Assegno Unico per i figli minori”? Quali sono i requisiti per richiederlo?
Il nuovo “Assegno Unico per i figli minori” è stato recentemente introdotto su iniziativa del Governo attraverso il “Family Act” e, a seguito della circolare INPS n.93 del 30 Giugno 2021, ne è stato formalizzato il funzionamento e l’elenco dei beneficiari a cui è diretto. Per poter presentare domanda, a partire dal 1° Luglio 2021, sarà necessario possedere un ISEE di valore non superiore al limite di € 50.000, oltre che figli a carico di età inferiore ai 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo. Il valore dell’ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad un massimo di € 167,50 per figlio (che sale a € 217,80 per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).
Tale misura “ponte” sarà attiva fino al 31 Dicembre 2021; a partire dal prossimo anno, l’Assegno Unico vedrà una revisione che lo porterà a comprendere anche il “Bonus Mamme Domani”, il “Bonus Bebè”, gli assegni familiari e le detrazioni per figli a carico.
Si sottolinea inoltre che, fino al 30 Settembre, sarà possibile fare richiesta per ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Inoltre, deve essere inoltra una domanda per ciascun figlio.
Le modalità di invio della domanda sono le seguenti:
1) attraverso il portale web dell’INPS, raggiungibile dall’home page www.inps.it;
2) attraverso il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803 164 (da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile);
3) attraverso gli Istituti di patronato.
In cosa consiste il nuovo “Bonus 200€”, una tantum, che sarà erogato a Luglio 2022? Quali sono i requisiti per richiederlo?
A seguito delle tensioni internazionali e degli aumenti conseguenti il Governo, attraverso il decreto “Aiuti” di Maggio 2022, ha previsto l’erogazione di un bonus una-tantum da 200€ con l’obiettivo di attenuare i disagi dovuti al caro-vita.
Le categorie che potranno beneficiarne sono le seguenti:
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lavoratori dipendenti pubblici e privati;
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pensionati;
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disoccupati percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;
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lavoratori domestici;
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lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo;
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lavoratori autonomi e liberi professionisti;
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percettori di Reddito di Cittadinanza;
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titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Sono altresì necessari i seguenti requisiti:
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LAVORATORI DIPENDENTI: aver beneficiato per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell’anno 2022 dell’esonero contributivo IVS pari allo 0,8% “sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore”. Inoltre, non deve percepirsi un reddito annuo lordo superiore a €35000;
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PENSIONATI: essere titolari in Italia di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 Giugno 2022;. Inoltre, non deve percepirsi un reddito annuo lordo superiore a €35000;
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DISOCCUPATI: aver percepito per il mese di Giugno 2022 la prestazione di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;
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LAVORATORI DOMESTICI: avere in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 Maggio 2022. Nessun limite reddituale previsto;
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TITOLARI DI CONTRATTI CO.CO.CO: avere contratti attivi alla data del 18 Maggio 2022; essere iscritti alla gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; avere un reddito derivante dai rapporti di lavoro non superiore a €35000 nel 2021;
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LAVORATORI INTERMITTENTI: aver svolto prestazioni per almeno 50 giornate; avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a €35000 per il 2021;
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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; aver versato almeno 50 contributi giornalieri; avere un reddito derivante dai rapporti indicati non superiore a €35000 per il 2021;
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LAVORATORI STAGIONALI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO E SPORT: essere già stati beneficiari dell’indennità per l’emergenza COVID del Decreto Sostegni bis:
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LAVORATORI AUTONOMI, PRIVI DI PARTITA IVA, NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE: essere titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del Codice Civile (contratto d’opera); avere almeno un contributo mensile per il 2021; essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 Maggio 2022;
Per i LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA, allo stato attuale, non sono ancora noti quali siano i requisiti specifici.
I dipendenti riceveranno il bonus da €200 nella busta paga di Luglio 2022 a patto di presentare una dichiarazione al proprio datore di lavoro nella quale si attesti di non percepire l’indennità in altra forma e di non aver richiesto il suddetto bonus ad un’altra attività o rapporto di lavoro.
Tutti gli altri beneficiari, invece, riceveranno il bonus in automatico senza presentare alcuna autocertificazione.
Quando riprenderanno le attività scolastiche?
La ripresa dell’attività scolastica in presenza sul territorio nazionale è prevista a partire dal mese di Settembre 2022, con date differenti in base alla propria Regione.
Per quanto riguarda le università, le attività si svolgeranno prioritariamente in presenza, pur lasciando ai singoli atenei la possibilità di modularle in base alle proprie necessità e protocolli.
Quali sono le misure di prevenzione di base?
Il MIUR ha confermato la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati. È inoltre previsto che il personale scolastico, e gli alunni a rischio, utilizzino la mascherina FFP2 come dispositivo di protezione.
A chi non è consentita la permanenza a scuola?
La permanenza a scuola non è consentita nei seguenti casi:
- se si segnalano sintomi compatibili con quelli del COVID;
- la temperatura corporea è superiore a 37.5°C;
- si è risultati positivi ad un test diagnostico COVID.
Per accedere ai locali scolastici sono previsti controlli sullo stato di salute (misurazione della temperatura corporea, etc..)?
No. Per accedere ai locali scolastici non è più prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte degli organi scolastici. Se però, durante la permanenza scuola, si riscontrino dei sintomi indicativi di infezione da COVID, la persona deve essere ospitata nell’area di isolamento predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto raggiungerà poi la propria abitazione e seguirà le indicazioni previste dal proprio medico o pediatra di libera scelta.
Sarà possibile utilizzare la didattica a distanza in modalità mista con le lezioni in presenza?
No. La normativa speciale prevista per la scuola nell’anno scolastico 2021/2022, che consentiva tale modalità, ha cessato i suoi effetti con la conclusione del suddetto anno scolastico e non è stata prorogata per quello 2022/2023.
Quali sono le regole in caso di soggetti positivi nella classe?
A partire dal 1° Aprile 2022, nelle scuole di ogni ordine e grado vengono modificate e uniformate le disposizioni da osservare in presenza di casi positivi e non sarà più prevista la distinzione tra alunni vaccinati e non vaccinati.
A prescindere dal numero dei casi positivi in classe si resterà tutti in aula con la sola eccezione degli alunni contagiati, i quali dovranno attenersi alle classiche regole dell’isolamento previste. I casi confermati positivi necessiteranno poi di un test negativo per il rientro, sia esso antigenico o molecolare, effettuato seguendo le regole previste dalla normativa. Per coloro che sono stati a contatto con soggetti positivi, invece, non sono più previste misure speciali nel contesto scolastico.
È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità e di buone condizioni generali che non presentano la febbre?
Sì, la permanenza a scuola di bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità, ma senza febbre, sarà permessa per tutte le tipologie di classi e servizi educativi.
Per i servizi educativi dell’infanzia il discorso si applica perché, essendo per i bambini condizione frequente il raffreddore, questo non è sempre motivo di non frequenza o assenza.
Per le scuole di I e II ciclo, invece, gli studenti possono frequentare in presenza a patto di indossare mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi e avendo cura dell’igiene delle mani.
Sarà possibile effettuare le gite scolastiche?
Sì. È nuovamente possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, compra la partecipazione a manifestazioni sportive, fermo restando il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.
Volevo organizzare una festa per il mio compleanno. È possibile?
In base alle nuove disposizioni, a partire dal 1° Maggio sarà possibile organizzare feste private senza alcuna limitazione.
Volevo organizzare una cerimonia. È possibile?
In base alle nuove disposizioni, a partire dal 1° Maggio le feste collegate alle cerimonie civili o religiose potranno svolgersi senza alcuna limitazione.
In quali luoghi è obbligatorio indossare la mascherina FFP2?
A partire dal 1° Giugno 2022, e fino al 30 Settembre, rimarrà in vigore l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 nei mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, oltre che per quelli a lunga percorrenza, e nelle strutture ospedaliere, negli hospice e nelle RSA.
Ho chiesto il rimborso del biglietto di viaggio ma la compagnia si è rifiutata di erogarlo, affermando che non sussisto i motivi di “sopravvenuta impossibilità”. Quali sono i miei diritti? E quali sono i motivi di “sopravvenuta impossibilità”?
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la “sopravvenuta impossibilità” della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Per richiedere il rimborso, i soggetti indicati comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma, allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f).
Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, procederà al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione, al termine dei quali dovrà procedere al rimborso in denaro se il voucher resterà inutilizzato.
Ho acquistato un pacchetto per una meta turistica ma, a causa dell’emergenza, non potrò partire. Quali sono i miei diritti nel richiedere il rimborso?
E’ possibile esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro 18 mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante, al termine dei quali dovrà procedere al rimborso in denaro se il voucher resterà inutilizzato..
Ho richiesto il rimborso e la compagnia mi ha proposto un voucher. Quali sono i miei diritti?
Il “Decreto Rilancio” ha previsto che, ad eccezione dei casi in cui non sia possibile ottenere il rinvio dell’evento, venga emesso a titolo di rimborso un voucher di pari importo, spendibile entro 18 mesi dall’emissione. Allo scadere di tale data, nel caso in cui questo non venga utilizzato, la compagnia ha l’obbligo di rimborsare l’importo previsto dal voucher in denaro.
Accesso, carceri e immigrazione
Quali sono le misure previste per la Giustizia nella Fase 2?
Con il recente Decreto-legge 30 aprile 2018, n. 28 è stata spostata al 31 luglio 2020 la data di cessazione del periodo di “emergenza sanitaria”. Di conseguenza dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 è individuato un periodo di graduale ripresa dell’attività degli uffici giudiziari e durante il quale i Capi degli Uffici giudiziari dovranno adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall’Autorità sanitaria e indicate dal Governo.
In questa Fase 2 ripartirà l’attività giudiziaria?
L’attività giudiziaria ripartirà in maniera graduale e riprenderà lo svolgimento delle udienze, cercando di modulare quantitativamente la presenza di personale amministrativo e di magistratura negli uffici e tenendo conto di tutte le norme igienico-sanitarie previste in base alle nuove esigenze.
Che cosa si stabilisce per lo svolgimento delle udienze?
L’attività giurisdizionale in ripresa, dal 12 maggio al 31 luglio 2020, sarà regolata da apposite linee guida da emanarsi dai responsabili degli Uffici giudiziari, sulla base di verifiche e di intese con l’autorità sanitaria locale competente e le istituzioni locali, in primis i Consigli dell’ordine degli avvocati. Le linee guida potranno prevedere, ad esempio, la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, salvo che per le attività urgenti; la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici; la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica.
Continuerà ad essere privilegiata la possibilità di informatizzazione e remotizzazione di attività e fasi procedimentali o processuali in pendenza di emergenza COVID-19 sino al 31 luglio prossimo.
Qui maggiori informazioni sulla ripresa delle attività nei vari territori: https://www.gnewsonline.it/le-disposizioni-nei-tribunali-per-la-ripresa-dellattivita-giudiziaria/
Qui le indicazioni per gli Uffici giudiziari: https://www.gnewsonline.it/fase-2-contro-il-coronavirus-le-indicazioni-per-gli-uffici-giudiziari/
Sono previste nel decreto misure per la gestione degli istituti penitenziari e degli istituti per i minorenni?
In attesa delle nuove disposizioni per la gestione della Fase 2 anche negli istituti penitenziari, i precedenti decreti hanno previsto misure obbligatorie e facoltative per i detenuti , internati o in custodia cautelare. In particolare, in relazione ai colloqui con i famigliari e, in generale, con l’esterno, le misure riguardano:
- la sospensione dal 9 marzo al 22 marzo 2020 dei colloqui dei detenuti, internati o soggetti;
- i colloqui telefonici possono essere autorizzati anche oltre il limite previsto dalla normativa vigente. Secondo le previsioni legislative i detenuti, internati o soggetti in custodia cautelare previa autorizzazione, possono telefonare ai loro famigliari più volte e per un periodo di tempo più lungo;
- i colloqui a distanza: laddove possibile e laddove l’amministrazione penitenziaria e minorile sia dotata degli strumenti, delle apparecchiature e dei collegamenti ad internet necessari, i colloqui con famigliari, congiunti e conviventi possono svolgersi a distanza;
- i procedimenti penali e le udienze possono svolgersi se necessario a porte chiuse fino al 30 giugno 2020. Dal 9 marzo al 30 giugno, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Tra le misure facoltative, la magistratura di sorveglianza può sospendere, fino al 31 maggio 2020, la concessione di permessi premio o il regime di semi- libertà.
Cosa si prevede per i permessi di soggiorno?
La legge di conversione del Decreto Cura Italia (Legge n.27 del 24.4.2020) proroga la validità di tutti i permessi di soggiorno al 31 agosto 2020 a tutti gli effetti di legge.
Sono prorogati al 31 agosto anche:
• i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
• le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.);
• i titoli di viaggio;
• la validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per il lavoro - casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari, etc.;
• i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti;
• le richieste di conversione.
I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020.
Cosa si prevede per le domande per la cittadinanza italiana?
Per i procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza è prevista la sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti fino al 15 maggio 2020. Restano altresì sospesi gli ulteriori termini connessi alle fasi propedeutiche all'adozione dei provvedimenti finali, quali ad esempio la convocazione dei richiedenti in Prefettura.
La sospensione è stata già attivata nel sistema informatico di cittadinanza Sicitt sul portale del Ministero dell’Interno per i procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio dall'estero, di competenza del Dipartimento e di quelli per matrimonio in Italia, di competenza delle Prefetture.
Cosa succede per i certificati richiesti anche al proprio Paese di origine ora in scadenza?
Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine purché tradotte e legalizzate o con apostille, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei procedimenti per matrimonio e per residenza, è prevista la proroga della loro validità fino al 31 luglio 2020.
E per le domande di cittadinanza presentate al proprio Comune?
Rientrano nella prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della cittadinanza che esulano dalla competenza del Dipartimento e appartengono a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero. Pertanto, la sospensione dei termini fino al 15 maggio 2020 riguarda anche le domande di cittadinanza presentate al proprio Comune di residenza. È il caso dei neo maggiorenni nati in Italia e il giuramento dei neo cittadini entro sei mesi dal decreto di concessione: in questi casi non si calcola il tempo trascorso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
Per approfondimenti:
Permessi di soggiorno e altre richieste da parte degli Stranieri: per gli aggiornamenti visita il sito della Polizia di Stato.
Cittadinanza italiana: dal 10 marzo, per contingenti situazioni organizzative, l'attività di informazioni al pubblico dell'ufficio cittadinanza è sospesa a tempo indeterminato in alcune Prefetture. Eventuali informazioni sullo stato delle pratiche potranno essere richieste per mezzo degli altri canali indicati dalle Prefetture nei rispettivi siti web.
Per tutte le informazioni, consultare il sito del Ministero dell’Interno
I recenti decreti hanno previsto l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. Quali sono quelle interessate?
A partire dal 1° Aprile, e fino al 31 Dicembre 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da COVID si applica esclusivamente al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza (medici, infermieri, farmacisti, etc.), ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni. Sono quindi ricompresi anche i lavoratori del settore amministrativo nella sanità e delle RSA.
Sono previste sanzioni per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale?
Sì. Per coloro che non risulteranno adempienti è prevista una sanzione pecuniaria una tantum pari a 100 euro.
Ho meno di 50 anni e non rientro nelle categorie per cui è previsto l’obbligo vaccinale. Anche per me è previsto il possesso del Green Pass per continuare l’attività lavorativa?
No. A partire dal 1° Maggio, il Green Pass non è più richiesto per svolgere la propria attività lavorativa.